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Condominio e privacy: l’amministratore deve ottenere il consenso dell’assemblea per l’adeguamento al GDPR?

Garantire la protezione dei dati personali è un obbligo per il condominio. L’amministratore può procedere senza una delibera?

L’adeguamento al GDPR è una questione di conformità legale che coinvolge direttamente la gestione dei dati personali all’interno del condominio. Ma l’amministratore deve ottenere il consenso dell’assemblea per l’adeguamento al GDPR?

Scopriamo la risposta.

L’amministratore può decidere autonomamente sulle misure di privacy?

Sì, poiché rientrano nei suoi obblighi di legge.

L’amministratore di condominio agisce come mandatario della collettività condominiale e può adottare decisioni autonome per l’adeguamento al GDPR, purché rientrino nella gestione ordinaria. La Corte di Cassazione (Sentenza n. 9148/2008) ha stabilito che l’amministratore può compiere atti necessari senza approvazione dell’assemblea, mentre per decisioni straordinarie serve una delibera.

L’adeguamento alla privacy è una scelta o un obbligo?

L’adeguamento alla privacy è un obbligo di legge, non una scelta dell’assemblea.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) impone a ogni condominio di gestire correttamente i dati personali dei condòmini. Non si tratta di una decisione discrezionale: la conformità alla normativa è imposta dalla legge e non può essere messa in discussione dall’assemblea.

L’assemblea potrà discutere solo sulle modalità operative o sulle spese per la compliance privacy, ma non decidere se adeguarsi o meno.

L’amministratore può stipulare un contratto per l’adeguamento senza delibera?

Sì, l’ amministratore può stipulare un contratto per l’adeguamento senza delibera ma l’assemblea deve comunque approvare il costo.

L’amministratore di condominio ha la responsabilità legale di garantire la privacy condominiale, quindi può incaricare professionisti per la consulenza e l’adeguamento al GDPR. Tuttavia, il costo della messa a norma deve essere approvato dall’assemblea.

L’assemblea potrà valutare fornitori diversi o soluzioni alternative, ma non potrà rifiutare l’adeguamento, pena il rischio di sanzioni per l’intero condominio. La conformità alla regolamentazione privacy condominiale non è un'opzione, ma un obbligo imposto dalla normativa vigente.

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