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Condominio e vicinato: vale il consenso espresso su Whatsapp?

L’assenso prestato tramite app di messaggistica può avere valore giuridico anche in ambito condominiale?

Molto spesso ci siamo chiesti quale valore potesse avere a livello giuridico il consenso espresso tramite app di messaggistica come Whatsapp, in particolare in ambito condominiale, laddove determinate azioni, se svolte senza il consenso degli interessati, possono dare origine ad accese controversie.

Oggi, alla luce dei nuovi orientamenti della giurisprudenza, cercheremo rispondere a questa domanda: in condominio e nei rapporti di vicinato vale il consenso espresso su Whatsapp?

Consenso Whatsapp condominio: quando vale?

La validità legale del consenso tramite Whatsapp in condominio si può sostenere quando gli elementi della richiesta effettuata, tramite messaggistica, siano dettagliati e tali da poter far scaturire una valutazione consapevole.

Questo è l’orientamento che emerge dall’ordinanza del 16 febbraio 2025 del Tribunale di Bologna, che ha respinto il ricorso di una donna, che lamentava la costruzione di un’opera troppo a ridosso della propria finestra, sostenendo di non aver mai prestato il consenso a che l’opera venisse realizzata con le modalità con cui era stata effettivamente eseguita.

In realtà le caratteristiche, in termini di metratura, altezza e distanza dell’opera – una struttura in ferro - erano state ampiamente illustrate sulla chat Whatsapp condominiale, all’interno della quale la ricorrente, interrogata dal costruttore, aveva prestato consenso, inviando un messaggio con scritto  «Mi sembra una ottima idea», insieme all’emoji del pollice alzato.

Proprio tali circostanze hanno portato il Tribunale di Bologna a respingere la richiesta di reintegrazione nel possesso, prevista dall’articolo 1168 del codice civile. La costruzione, infatti, era stata realizzata con il pieno consenso della ricorrente, che era stata messa a conoscenza di ogni singolo dettaglio dell’opera.

Consenso digitale: quando vale nelle decisioni condominiali?

Le decisioni condominiali espresse tramite consenso digitale valgono ogni qualvolta l’interessato – cioè la persona che deve prestare il consenso – venga messa a conoscenza di tutti i dettagli utili ad esprimere una decisione consapevole. 

Questo è l’orientamento di base che si può trarre dalla pronuncia del Tribunale di Bologna.  Pertanto, se durante un’assemblea condominiale online l’amministratore decidesse di videoregistrare la riunione, dovrebbe richiedere il consenso di tutti i partecipanti, come previsto dalla normativa sulla privacy in condominio. Così, una volta informati sulle modalità di registrazione e trattamento dei dati e dopo aver espresso un consenso valido a tutti gli effetti, i partecipanti non potrebbero successivamente sostenere di non averlo mai rilasciato.

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