Conformità alla privacy in condominio: l’amministratore deve chiedere il consenso dell’assemblea?
Cita da Raffaele Marascio su Febbraio 27, 2025, 3:57 pmAdeguarsi al GDPR è un obbligo di legge per il condominio. L'amministratore può procedere senza una delibera assembleare?
La protezione dei dati personali è un tema sempre più rilevante, anche in ambito condominiale. Gli amministratori di condominio devono preoccuparsi dell'adeguamento al GDPR? E soprattutto, devono sottoporre il contratto per la messa a norma all'assemblea? Vediamo insieme la risposta.
L'amministratore può decidere autonomamente?
Per comprendere la questione, occorre partire dal rapporto giuridico tra amministratore e assemblea. Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 9148/2008), l'amministratore agisce in qualità di mandatario del condominio. Questo significa che può compiere atti di ordinaria amministrazione in autonomia, mentre per decisioni straordinarie deve ottenere l'approvazione dell'assemblea.
L'adeguamento al GDPR è un obbligo di legge
In base a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) ogni condominio ha l'obbligo di garantire la corretta gestione dei dati personali. L'amministratore, in base all'art. 1130 del Codice Civile, ha il dovere di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale e di garantire la sicurezza delle informazioni contenute.
Poiché l'adeguamento al GDPR è un obbligo di legge, non si tratta di una scelta discrezionale, ma di un dovere imposto dalla normativa vigente. Questo significa che l'amministratore non necessita di una delibera assembleare per procedere con la messa a norma, in quanto sta adempiendo a un obbligo legale a cui non ci si può sottrarre.
L’assemblea potrà sindacare sulle spese, sulla tipologia di servizio offerto, ma non sul “se” conformarsi alla disciplina privacy.
L'amministratore può stipulare il contratto senza autorizzazione?
Intendiamoci, l’approvazione della spesa per la compliance privacy dovrà necessariamente passare per l’assemblea, ma non potrà essere oggetto di delibera una decisione circa la volontà del condominio di adeguarsi alla privacy o meno. Potranno essere considerate al massimo altre soluzioni, diverse da quelle proposte dall’amministratore, ma rendere il condominio scoperto rispetto alla privacy potrebbe esporre condòmini e amministratore a importanti sanzioni, poiché l'adeguamento alla normativa sulla privacy non è un intervento facoltativo, ma una responsabilità imposta dalla legge,.
In definitiva legge conferisce all'amministratore il potere/dovere di gestire i dati personali dei condomini e di assumere le misure necessarie per garantire la conformità alla normativa. Questo comprende anche la possibilità di stipulare contratti con professionisti per la consulenza e l'adeguamento al GDPR.
Adeguarsi al GDPR è un obbligo di legge per il condominio. L'amministratore può procedere senza una delibera assembleare?
La protezione dei dati personali è un tema sempre più rilevante, anche in ambito condominiale. Gli amministratori di condominio devono preoccuparsi dell'adeguamento al GDPR? E soprattutto, devono sottoporre il contratto per la messa a norma all'assemblea? Vediamo insieme la risposta.
L'amministratore può decidere autonomamente?
Per comprendere la questione, occorre partire dal rapporto giuridico tra amministratore e assemblea. Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 9148/2008), l'amministratore agisce in qualità di mandatario del condominio. Questo significa che può compiere atti di ordinaria amministrazione in autonomia, mentre per decisioni straordinarie deve ottenere l'approvazione dell'assemblea.
L'adeguamento al GDPR è un obbligo di legge
In base a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) ogni condominio ha l'obbligo di garantire la corretta gestione dei dati personali. L'amministratore, in base all'art. 1130 del Codice Civile, ha il dovere di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale e di garantire la sicurezza delle informazioni contenute.
Poiché l'adeguamento al GDPR è un obbligo di legge, non si tratta di una scelta discrezionale, ma di un dovere imposto dalla normativa vigente. Questo significa che l'amministratore non necessita di una delibera assembleare per procedere con la messa a norma, in quanto sta adempiendo a un obbligo legale a cui non ci si può sottrarre.
L’assemblea potrà sindacare sulle spese, sulla tipologia di servizio offerto, ma non sul “se” conformarsi alla disciplina privacy.
L'amministratore può stipulare il contratto senza autorizzazione?
Intendiamoci, l’approvazione della spesa per la compliance privacy dovrà necessariamente passare per l’assemblea, ma non potrà essere oggetto di delibera una decisione circa la volontà del condominio di adeguarsi alla privacy o meno. Potranno essere considerate al massimo altre soluzioni, diverse da quelle proposte dall’amministratore, ma rendere il condominio scoperto rispetto alla privacy potrebbe esporre condòmini e amministratore a importanti sanzioni, poiché l'adeguamento alla normativa sulla privacy non è un intervento facoltativo, ma una responsabilità imposta dalla legge,.
In definitiva legge conferisce all'amministratore il potere/dovere di gestire i dati personali dei condomini e di assumere le misure necessarie per garantire la conformità alla normativa. Questo comprende anche la possibilità di stipulare contratti con professionisti per la consulenza e l'adeguamento al GDPR.