Furto in condominio dal ponteggio: chi è responsabile? Sentenza chiave del Tribunale di Roma chiarisce la doppia responsabilità di ditta e condominio
Cita da admin su Marzo 24, 2025, 2:47 pmLa recente sentenza del Tribunale di Roma n. 11607/2024 ha stabilito un importante principio in materia di furto in appartamento condominiale avvenuto attraverso l'uso anomalo dei ponteggi. La responsabilità, secondo i giudici, ricade sia sulla ditta appaltatrice che sul condominio, delineando così una doppia colpa per omessa vigilanza e custodia.
Chi risponde in caso di furto dai ponteggi?
Rispondono sia l'impresa esecutrice dei lavori sia il condominio. Secondo il Tribunale di Roma, la ditta ha il dovere di adottare cautele adeguate per impedire l'accesso ai ponteggi, mentre il condominio deve vigilare e garantire la sicurezza delle parti comuni. Il riferimento normativo principale è l'articolo 2043 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità extracontrattuale per negligenza, e l'articolo 2051 del Codice Civile, che sancisce la responsabilità per le cose in custodia.
Perché la ditta è responsabile?
L'impresa appaltatrice è chiamata a rispondere per la mancata adozione di misure di sicurezza idonee. La giurisprudenza ha più volte ribadito che la responsabilità dell'imprenditore sorge in presenza di una condotta omissiva. Nello specifico, la Cassazione con la sentenza n. 19399/2016 ha stabilito che la ditta deve predisporre cautele per evitare l'uso anomalo dei ponteggi, come sistemi anti-intrusione o allarmi.
Quali sono le colpe del condominio?
Il condominio è responsabile per omessa custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile. In questo caso, non ha verificato che le misure di sicurezza previste nel contratto di appalto fossero effettivamente attuate. La sentenza evidenzia che, nonostante la previsione di cautele anti-intrusione nel contratto, queste non erano state implementate correttamente. Il condominio avrebbe dovuto esercitare una vigilanza attiva e non limitarsi a delegare ogni onere all'impresa.
Cosa dice la sentenza nel dettaglio?
Il giudice ha ritenuto sussistente un illecito omissivo da parte di entrambe le parti. L'impresa non ha garantito un'adeguata protezione dei ponteggi e il condominio non ha adempiuto all'obbligo di verifica e custodia. La mancanza di un sistema di allarme e di un'illuminazione adeguata ha contribuito a facilitare il furto, dimostrando una negligenza diffusa.
Come proteggersi da questi rischi?
Alla luce di questa sentenza, condomini e amministratori devono prestare maggiore attenzione alle misure di sicurezza adottate durante i lavori edili. L'installazione di reti anti-intrusione, la presenza di un sistema di videosorveglianza e l'attivazione di una polizza assicurativa specifica possono ridurre il rischio di furti e proteggere il condominio da future responsabilità legali.
E per quanto riguarda invece la privacy all’interno delle parti comuni? Scarica il nostro manuale gratuito per essere conforme alla normativa privacy nell’ambito del condominio. Clicca sul seguente link: https://www.tutelacondomini.it/richiedi-il-manuale-di-tutela/.
La recente sentenza del Tribunale di Roma n. 11607/2024 ha stabilito un importante principio in materia di furto in appartamento condominiale avvenuto attraverso l'uso anomalo dei ponteggi. La responsabilità, secondo i giudici, ricade sia sulla ditta appaltatrice che sul condominio, delineando così una doppia colpa per omessa vigilanza e custodia.
Chi risponde in caso di furto dai ponteggi?
Rispondono sia l'impresa esecutrice dei lavori sia il condominio. Secondo il Tribunale di Roma, la ditta ha il dovere di adottare cautele adeguate per impedire l'accesso ai ponteggi, mentre il condominio deve vigilare e garantire la sicurezza delle parti comuni. Il riferimento normativo principale è l'articolo 2043 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità extracontrattuale per negligenza, e l'articolo 2051 del Codice Civile, che sancisce la responsabilità per le cose in custodia.
Perché la ditta è responsabile?
L'impresa appaltatrice è chiamata a rispondere per la mancata adozione di misure di sicurezza idonee. La giurisprudenza ha più volte ribadito che la responsabilità dell'imprenditore sorge in presenza di una condotta omissiva. Nello specifico, la Cassazione con la sentenza n. 19399/2016 ha stabilito che la ditta deve predisporre cautele per evitare l'uso anomalo dei ponteggi, come sistemi anti-intrusione o allarmi.
Quali sono le colpe del condominio?
Il condominio è responsabile per omessa custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile. In questo caso, non ha verificato che le misure di sicurezza previste nel contratto di appalto fossero effettivamente attuate. La sentenza evidenzia che, nonostante la previsione di cautele anti-intrusione nel contratto, queste non erano state implementate correttamente. Il condominio avrebbe dovuto esercitare una vigilanza attiva e non limitarsi a delegare ogni onere all'impresa.
Cosa dice la sentenza nel dettaglio?
Il giudice ha ritenuto sussistente un illecito omissivo da parte di entrambe le parti. L'impresa non ha garantito un'adeguata protezione dei ponteggi e il condominio non ha adempiuto all'obbligo di verifica e custodia. La mancanza di un sistema di allarme e di un'illuminazione adeguata ha contribuito a facilitare il furto, dimostrando una negligenza diffusa.
Come proteggersi da questi rischi?
Alla luce di questa sentenza, condomini e amministratori devono prestare maggiore attenzione alle misure di sicurezza adottate durante i lavori edili. L'installazione di reti anti-intrusione, la presenza di un sistema di videosorveglianza e l'attivazione di una polizza assicurativa specifica possono ridurre il rischio di furti e proteggere il condominio da future responsabilità legali.
E per quanto riguarda invece la privacy all’interno delle parti comuni? Scarica il nostro manuale gratuito per essere conforme alla normativa privacy nell’ambito del condominio. Clicca sul seguente link: https://www.tutelacondomini.it/richiedi-il-manuale-di-tutela/.