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La nuova disciplina delle acque in condominio: la suddivisione delle responsabilità

Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, che ha abrogato e sostituito il precedente Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano, recependo la Direttiva (UE) 2020/2184. Ai sensi dell’articolo 2, il decreto definisce come acque destinate al consumo umano tutte le acque trattate o non trattate destinate all’uso potabile, alla preparazione di cibi e bevande, nonché ad altri usi domestici, indipendentemente dalla loro origine e dal sistema di fornitura (rete di distribuzione, cisterne, bottiglie o contenitori).

Ambito di applicazione e correlazione con il contesto condominiale

L’articolo 4 del decreto stabilisce che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, prive di microrganismi, virus, parassiti o sostanze in quantità tali da costituire un potenziale rischio per la salute umana. A tal fine, la norma fissa requisiti minimi, valori di riferimento e misure di controllo affidate a soggetti specifici in base alla collocazione dell’impianto idrico.

Di particolare rilevanza è l’articolo 5, che disciplina le acque distribuite attraverso il sistema di distribuzione interno, imponendo il rispetto dei valori di qualità dell’acqua fino al punto d’uso. In questo contesto, emerge la responsabilità del gestore della distribuzione idrica interna, figura centrale per la gestione della qualità dell’acqua all’interno degli edifici, inclusi i condomini.

Definizione di sistema di distribuzione interno e responsabilità del gestore

L’articolo 2, comma 1, lettera hh), definisce il sistema di distribuzione interno come l’insieme di condutture, raccordi e apparecchiature collocati tra il punto di consegna dell’acqua (ossia il contatore condominiale) e i rubinetti utilizzati per il consumo umano all’interno di locali pubblici e privati.

Il gestore della distribuzione idrica interna è definito dall’articolo 2, comma 1, lettera q), come il proprietario, titolare, amministratore, direttore o altro soggetto delegato o appaltato, responsabile del sistema idro-potabile interno. Nel contesto condominiale, tale ruolo ricade sull’amministratore di condominio, il quale ha l’obbligo di garantire la conformità della qualità dell’acqua dal punto di consegna fino al punto di utilizzo, in aderenza ai parametri previsti dal decreto.

Ripartizione delle responsabilità tra gestore idropotabile e amministratore di condominio

Il decreto distingue nettamente le responsabilità tra gestore idropotabile e gestore della distribuzione idrica interna. Il gestore idropotabile, solitamente un ente pubblico o una società di distribuzione, ha l’obbligo di garantire la qualità dell’acqua fino al punto di consegna e di predisporre un Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA), da sottoporre all’approvazione del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA). L’amministratore di condominio, in qualità di gestore della distribuzione interna, è responsabile del mantenimento dei parametri di salubrità dell’acqua dal punto di consegna fino ai punti di erogazione finale, intervenendo su eventuali problematiche strutturali, quali obsolescenza delle tubature o serbatoi non sanificati.

Esame delle responsabilità in caso di contaminazione

Nel caso di contaminazione batterica dell’acqua nei rubinetti condominiali, la prima verifica dovrà accertare l’origine della contaminazione. Se il problema è antecedente al punto di consegna (acquedotto), la responsabilità ricade sul gestore idropotabile, il quale dovrà dimostrare il rispetto dei parametri di sicurezza previsti dal decreto. Se la contaminazione è successiva al punto di consegna (tubature interne del condominio), la responsabilità ricade sull’amministratore di condominio, il quale ha l’obbligo di adottare misure preventive e di manutenzione per garantire la qualità dell’acqua.

Obblighi di controllo

Il decreto prevede obblighi periodici di monitoraggio e controllo, differenziati in base al ruolo dei soggetti coinvolti. I gestori idropotabili devono sottoporre il Piano di Sicurezza dell’Acqua al CeNSiA entro termini stabiliti, mentre gli amministratori di condominio sono tenuti a effettuare controlli periodici sulla qualità dell’acqua e sulla conformità degli impianti, in conformità con le disposizioni di attuazione del decreto.

Il Decreto Legislativo n. 18/2023 introduce una disciplina stringente e articolata sulla gestione della qualità dell’acqua destinata al consumo umano, con particolare attenzione alla suddivisione delle responsabilità tra gestori idropotabili e gestori della distribuzione interna. L’amministratore di condominio, in quanto soggetto responsabile della gestione idrica interna, è chiamato a svolgere un ruolo cruciale nel garantire la salubrità dell’acqua, con obblighi specifici di manutenzione, monitoraggio e prevenzione del rischio di contaminazione.

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